Specialista della formazione professionale
La formazione di specialista della formazione professionale si rivolge alle persone che esercitano un'attività nel settore della formazione professionale e desiderano perfezionarsi.
I titolari dell'attestato federale di specialista della formazione professionale conoscono a fondo le procedure relative alla formazione professionale di base, alla maturità professionale, alla formazione superiore e alla formazione professionale continua; possiedono le competenze necessarie per elaborare, dirigere e realizzare dei progetti nel loro ambito professionale e sono ad esempio in grado di svolgere compiti amministrativi nella vigilanza della formazione, gestire i contratti di tirocinio, partecipare a campagne di marketing a beneficio della formazione professionale, introdurre nuove ordinanze in materia di formazione professionale di base, organizzare delle procedure di qualificazione e concepire e realizzare formazioni diverse.
Offerta di corsi
Il corso strutturato in sei moduli viene attualmente proposto nei cantoni di Zugo, Friburgo e Ticino.
L'offerta di formazione in Ticino è visionabile su: www.ti.ch/cff
In Svizzera romanda, l'offerta di formazione è proposta dal Centro di perfezionamento interprofessionale (CPI) a Friburgo. www.cpi.ch
Un'informazione dettagliata sull'offerta di formazione modulare in Svizzera tedesca si trova al seguente indirizzo: www.kursprogramm.info.
- Prospetto (2173 KB)
Prospetto di presentazione della formazione in tre lingue.
Equipollenze
L'attestato federale di specialista della formazione professionale è conferito ad ogni persona che, in conformità al punto 3.1 del regolamento d'esame, acquisisce i certificati dei moduli richiesti, adempie alle condizioni d'ammissione all'esame di professione e ne supera la procedura di qualificazione.
In assenza di un diploma di livello terziario, la Commissione di garanzia della qualità ha stabilito la seguente equipollenza:
- 9 anni di esperienza professionale (compresa la formazione professionale di base, considerata al 100%), di cui almeno due anni nel settore della formazione professionale;
- documenti che attestano la partecipazione a corsi di formazione continua.
I candidati iscritti alla formazione modulare nel 2009, prima dell'entrata in vigore del regolamento d'esame, sono ammessi all'esame secondo le disposizioni transitorie previste dal regolamento.
- Diagramma di flusso (Equipollenza) (225 KB)
Equivalenze
Le richieste di equivalenza dei moduli (secondo l'elenco delle dispense disponibili) devono essere rivolte direttamente agli offerenti dei corsi che le valutano e le trasmettono alla Commissione di garanzia della qualità per l'approvazione.
La CSFP è l'organo responsabile di questa formazione, approvata dall'UFFT il 17 agosto 2009.
Per maggiori informazioni vogliate rivolgervi al Centro di formazione per formatori.
Claire Veri Sanvito: decs-cff.info[at]ti.ch
tel. 091 815 61 89
Direttive
Regolamento
- Regolamento concernente l'esame di professione di specialista della formazione professionale (91 KB)